Trib. di Firenze nr. 2728 del 26/09/2023

26/09/2023

Il Tribunale di Firenze, ACCERTATE le invalidità e nullità contrattuali di cui in motivazione, ACCERTA E DICHIARA che il saldo del conto corrente n. [...] alla data di estinzione VA RIDETERMINATO in € 227.234,49 in favore del correntista; CONDANNA [la Banca] al pagamento in favore di [la società] della somma di € 227.234,69 OLTRE INTERESSI al tasso legale dal 28.12.2018 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 cc, dalla domanda giudiziale al saldo...

La Sentenza del Tribunale di Firenze: Un Caso Esemplare di Contenzioso Bancario

Il 26 settembre 2023, il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, ha emesso una sentenza rilevante in materia di contenzioso bancario. La causa vedeva contrapposte una società (parte attrice) e un istituto bancario, in relazione alla gestione di un rapporto di conto corrente.

La vicenda

La società attrice ha agito in giudizio per ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente estinto l'anno precedente. Il rapporto in questione era regolato da un contratto di apertura di credito, ma la parte attrice ha contestato l'applicazione di oneri bancari ritenuti illegittimi, tra cui:

  • Interessi passivi a tasso ultralegale;

  • Commissioni di massimo scoperto e disponibilità fondi;

  • Capitalizzazioni infrannuali relativo effetto anatocistico;

  • Altre spese e commissioni non pattuite per iscritto.

La società ha richiesto la dichiarazione di nullità di tali addebiti e il rimborso delle somme indebitamente trattenute, quantificate in €227.234,69, oltre agli interessi.

Le posizioni delle parti

La banca convenuta ha opposto diverse eccezioni, tra cui:

  1. L’improcedibilità della domanda per mancanza di documentazione completa, come gli estratti conto integrali;

  2. La prescrizione decennale delle pretese della società attrice;

  3. L’implicita approvazione degli estratti conto da parte del correntista.

D’altra parte, l’impresa attrice ha basato le proprie argomentazioni sull’assenza di contratti scritti prima del dicembre 2013, sostenendo che tale circostanza comportasse la nullità degli oneri applicati.

Le motivazioni della decisione

Il giudice ha accolto le ragioni dell’attrice, fondando la decisione sui seguenti punti:

  1. Nullità delle clausole non pattuite per iscritto: La mancanza di contratti scritti prima del dicembre 2013 ha reso nulli gli interessi ultralegali, le commissioni e le condizioni economiche applicate dalla banca. La giurisprudenza consolidata in materia bancaria impone infatti che tali clausole debbano essere stipulate in forma scritta.

  2. Non opponibilità della mancata contestazione degli estratti conto: Il giudice ha chiarito che la mancata contestazione degli estratti conto non preclude la verifica della validità dei rapporti obbligatori sottostanti, come ribadito da Cass. 6514/2007. In caso di nullità contrattuale, non si applica l’istituto della convalida.

  3. Rigetto dell’eccezione di prescrizione: La banca non è riuscita a dimostrare che le rimesse effettuate dalla società fossero solutorie. Al contrario, è emerso che le rimesse erano ripristinatorie di un affidamento documentato sia per il conto corrente bancario che per l’anticipo su fatture.

  4. Applicazione degli interessi legali: In assenza di valide pattuizioni contrattuali, il CTU incaricato ha ricalcolato il saldo del conto applicando gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c., escludendo tutte le commissioni e spese non pattuite per iscritto.

Esito della causa

Il Tribunale ha quindi condannato la banca al pagamento in favore della società attrice di €227.234,69, oltre agli interessi legali e maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della domanda giudiziale fino al saldo effettivo. Inoltre, il giudice ha posto a carico della banca le spese legali e le spese di consulenza tecnica, riconoscendo integralmente la pretesa dell’attrice.

Riflessioni conclusive

Questa sentenza sottolinea l’importanza della corretta stipulazione dei contratti bancari, soprattutto per quanto riguarda le clausole relative agli interessi e alle commissioni. Evidenzia inoltre come una consulenza tecnica ben documentata e l’accurata ricostruzione dei rapporti possano risultare determinanti per il buon esito di un contenzioso.

La decisione rappresenta un precedente significativo per le imprese che intendano tutelarsi contro oneri bancari applicati in maniera non conforme alle norme vigenti. Il caso dimostra altresì il valore di un approccio metodico e collaborativo tra consulenti tecnici e legali, in grado di mettere in luce le criticità contrattuali e difendere efficacemente i diritti degli operatori economici.

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